Ricezione
Si distinguono tre gruppi:
Persone e organizzazioni politiche le cui spese per una campagna in vista di una votazione federale superano i 50 000 franchi.
Persone e organizzazioni politiche le cui spese per una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale superano i 50 000 franchi.
Persone e organizzazioni politiche le cui spese per una campagna che ha portato all’elezione nel Consiglio degli Stati superano i 50 000 franchi. Solo le campagne di consiglieri agli Stati eletti sono soggette all’obbligo di renderne pubblico il finanziamento.
I partiti politici e i membri senza partito rappresentati nell’Assemblea federale. In linea di massima questa regola non si applica alle sezioni cantonali e comunali di un partito.
Qui trovate cosa comunicare e le rispettive scadenze.
Per accedere al registro informatizzato delle comunicazioni, gli attori politici devono dapprima registrarsi: Domanda di registrazione.
Per motivi di sicurezza, dopo la verifica della richiesta gli attori politici riceveranno l’apposito modulo per posta. Solo a registrazione avvenuta potranno accedere al registro informatizzato. Per le proprie campagne gli attori politici hanno la possibilità di designare persone terze nella funzione di utenti, che avranno accesso al registro informatizzato (modulo di domanda di registrazione).
Gli utenti verranno poi informati in merito all’accesso tramite e-mail. Per l’utilizzo del registro è possibile consultare l’apposito manuale per gli utenti.
Sulla propria piattaforma per segnalazioni il CDF riceve le segnalazioni riguardanti eventuali violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza nel finanziamento della politica. Per effettuare una segnalazione è sufficiente avere un sospetto fondato.
Pubblicazione
Le entrate preventivate nonché le liberalità in quel momento concesse o promesse che superano i 15 000 franchi (questa regola si applica solo alle elezioni nel Consiglio nazionale e alle votazioni, non alle elezioni nel Consiglio degli Stati); il conto finale delle entrate (suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché fondi propri monetari); tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori.
Le stesse informazioni come per le campagne per elezioni nel Consiglio nazionale insieme a tutte le liberalità anonime e a quelle provenienti dall’estero.
Il conto finale delle entrate suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi, entrate risultanti dai contributi dei membri ed entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali (dichiarate singolarmente). Per i membri senza partito dell’Assemblea federale, il CDF pubblica tutte le liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi.
Tutti i dati soggetti all’obbligo possono essere visualizzati nel registro informatizzato.
Controllo
In linea di massima il CDF esegue due tipi di controlli: quelli di natura formale e quelli di natura materiale.
Per mezzo dei controlli formali il CDF verifica se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito.
Con i controlli materiali viene invece accertata la correttezza dal punto di vista dei contenuti, dei dati e documenti nonché l’esattezza e completezza delle indicazioni relative alle fonti d’entrata, alle liberalità e agli importi. I controlli materiali avvengono per campionatura e possono tenersi anche sul posto.
In caso di campagne che soggiacciono all’obbligo di renderne pubblico il finanziamento il controllo viene svolto entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati. In casi complessi il controllo può avvenire anche dopo il termine di 15 giorni.
Il CDF non ha alcuna competenza istruttoria e non pronuncia decisioni. Se constata che determinati dati o documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito, sono incompleti o contengono informazioni erronee, esso impartisce agli attori un termine supplementare. Se i dati e i documenti non sono forniti entro tale termine o vengono comunicati con lacune materiali, il CDF è tenuto a denunciare eventuali reati alle autorità di perseguimento penale.
Il CDF pubblica un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale alla voce Attualità e termini.