Basi legali

Le attività del Controllo federale delle finanze (CDF) vanno a beneficio sia dei responsabili decisionali sia dei cittadini. Il CDF contribuisce a un’amministrazione pubblica efficiente ed economica. Lo stato, i compiti e le competenze del CDF sono disciplinati dalla legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze (LCF).

In quanto organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione, il CDF esercita un’attività indipendente nei limiti delle prescrizioni legali, adottando un approccio orientato ai rischi secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività sanciti dalla LCF. Su questa base definisce il programma di verifica e lo trasmette per conoscenza al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Dal profilo amministrativo il CDF è subordinato al Dipartimento federale delle finanze, ma resta indipendente.

Il CDF è presieduto da un direttore, nominato dal Consiglio federale per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina deve essere approvata dall’Assemblea federale. Il mandato può essere prorogato.

Il direttore decide autonomamente sulla nomina del personale. Il preventivo del CDF è approvato dal Parlamento senza che il Consiglio federale esprima il proprio parere. Qualora il CDF necessitasse di conoscenze specialistiche particolari per l’esecuzione dei suoi compiti, può valersi di periti esterni.

Per informazioni più dettagliate e molto altro ancora consultate il rapporto annuale.