Disposizioni in materia di trasparenza
Dal 2022 gli attori politici a livello federale devono rendere pubblico il proprio finanziamento. Qui sono disponibili informazioni sulle disposizioni in materia di trasparenza del finanziamento politico in Svizzera.
Le disposizioni in materia di trasparenza concernono, da un lato, le campagne superiori ai 50 000 franchi in vista di votazioni e elezioni federali, dall’altro tutti i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e i membri senza partito. In caso di donazioni (dette «liberalità») superiori a 15 000 franchi viene reso pubblico il nome dell’autore della donazione («donatore»).
Gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento della politica sono disciplinati all’articolo 76 e seguenti della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) nonché dall’ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo; RS 161.18).
Votazioni e elezioni
Gli addetti alle campagne per le votazioni o le elezioni federali devono comunicare i loro finanziamenti se spendono più di 50 000 franchi. Le campagne per il Consiglio degli Stati…
Partiti e membri senza partito
I partiti politici e i membri senza partito dell’Assemblea federale devono comunicare annualmente i loro finanziamenti.